L’acronimo identifica il Regolamento UE n. 995/2010 (EU Timber Regulation), che rappresenta la prima applicazione comunitaria della dovuta diligenza in ambito ambientale e mira a contrastare la commercializzazione di legno illegale e dei prodotti da esso derivati.
Dal 3 marzo 2013 il regolamento è attuato dalle Autorità competenti degli Stati membri, preposte al controllo delle aziende obbligate a svolgere le procedure di dovuta diligenza, propedeutiche alla prima immissione sul mercato di legno e prodotti derivati elencati nel testo normativo.
Tali aziende, definite “Operatori”, devono esercitare la dovuta diligenza raccogliendo informazioni sulla merce (origine extra-UE o nazionale) che intendono approvvigionare o commercializzare per la prima volta nel territorio dell’Unione. Le informazioni fondamentali riguardano l’origine del legno, ovvero dove, come e quando è avvenuto il taglio, verificandone la conformità alla normativa locale applicabile. In assenza di tale conformità, si configurerebbe l’illegalità della materia prima e dei prodotti derivati.
Ulteriori informazioni essenziali includono la descrizione del prodotto (legno grezzo, segato, mobili, carta, ecc.), la quantità, e la struttura della catena di approvvigionamento (numero e natura delle transazioni e delle lavorazioni). A queste si aggiungono dati necessari alla valutazione del rischio, quali l’affidabilità del fornitore, il Paese di provenienza (livello di corruzione percepita, presenza di conflitti armati, sanzioni UE o ONU), e l’eventuale presenza di certificazioni di parte terza.
Sulla base delle informazioni raccolte, l’operatore effettua la valutazione del rischio di illegalità. Se il rischio è ritenuto trascurabile, la procedura si conclude positivamente. In caso contrario, l’operatore è tenuto a mitigare il rischio tramite informazioni aggiuntive o valutazioni di parte terza. Qualora il rischio permanga, deve rinunciare all’acquisto e orientarsi verso fornitori o prodotti alternativi.
Nei Paesi caratterizzati da instabilità politica o sociale, conflitti o debole governance forestale, risulta spesso difficile dimostrare la trascurabilità del rischio. In tali contesti, gli anelli più deboli della catena informativa riguardano la regolarità del prelievo legnoso, la veridicità delle autorizzazioni, l’origine della materia prima e il possibile rimescolamento di materiale illegale in filiere apparentemente documentate.