Sulla base dell’esperienza maturata con l’EUTR, l’Unione europea ha emanato il Regolamento (UE) n. 2023/1115 (EUDR), che vieta l’immissione sul mercato UEe l’esportazione di prodotti che abbiano causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020, o che risultino illegali secondo la legislazione dei Paesi di produzione.
L’EUDR ha una portata significativamente più ampia, poiché oltre a contrastare l’illegal logging, introduce l’obiettivo di verificare la sostenibilità ambientale e sociale di sette materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) e dei prodotti da esse derivati.
Anche l’EUDR individua nella due diligence lo strumento centrale di verifica, richiedendo informazioni ancora più dettagliate e articolate, tra cui la geolocalizzazione delle aree agricole o forestali di produzione delle materie prime.
Per la maggior parte dei prodotti agro-zootecnici, la due diligence deve dimostrare l’ assenza di deforestazione, intesa come conversione di foreste a uso agricolo, fenomeno generalmente rilevabile tramite telerilevamento. Nel caso del legno e dei prodotti derivati, l’obbligo principale è invece dimostrare l’ estraneità al degrado forestale, definito come conversione di foreste primarie o rinnovate naturalmente in piantagioni o altri terreni boschivi.
L’operatore EUDR deve inoltre conoscere ogni fase intermedia dell’approvvigionamento, evitando il mescolamento di materia prima di origine certa con materiale sconosciuto o illegale.
Il regolamento introduce l’obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema TRACES della Commissione europea, attestando l’assenza di deforestazione e degrado forestale e indicando la geolocalizzazione delle aree di produzione.
L’applicazione dell’EUDR, inizialmente prevista per il 30 dicembre 2024, è stata rinviata e per le imprese che commercializzano legno e prodotti derivati è ora fissata al 30 dicembre 2026.